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Al via le nuove regole per l’esercizio dell’attività di “compro oro”, in base a quanto previsto nel decreto legislativo 92/2017, in vigore dal 5 luglio. Le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.

Tra le novità l’istituzione di un registro degli operatori professionali per monitorare il settore dei “compro oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia con lo scopo di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

La nuova normativa impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.

I principali interventi sono:

  • l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali (OAM) per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

  • l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

  • la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

  • la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro.
    I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

  • la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

In particolare, è punito:

  • con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2mila a 10mila euro l’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione al registro

  • con la sanzione amministrativa di 1.500 euro l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’Oam;

  • con la sanzione amministrativa da mille a 10mila euro l’omessa identificazione della clientela e il superamento del limite di 500 euro per l’uso del contante.

  • con la sanzione amministrativa da mille a 10mila euro l’omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro l’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.

Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.
Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.

“Negli ultimi mesi– ha detto Steven Tranquilli, Direttore di Federpreziosi Confcommercio –la riorganizzazione della disciplina riguardante la compravendita di oggetti preziosi usati è stata oggetto di un’intensa attività della nostra Federazione, unitamente a Confcommercio Imprese per l’Italia, volta a salvaguardare da una serie di adempimenti gli operatori del settore che svolgono tale attività in maniera secondaria o occasionale rispetto a quella principale di vendita al dettaglio di oggetti realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi: le note informative diffuse sull’argomento la illustrano in maniera ampia e dettagliata”.

Purtroppo ad oggi rimangono ancora dei punti poco chiari.
Per esempio, relativamente alle modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro, dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del MEF?
Per non parlare del fatto che l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulteriore maggiore costo per le aziende (come se già non fossero abbastanza cariche di spese) e guadagno per banche & C. Inoltre la segnalazione all’UIF delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione richiede una notevole abilità da parte degli operatori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un’operazione sospetta.
Infine l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti dovrebbe essere rilevata attraverso una fonte affidabile e indipendente. Questa fonte verrà stabilita univocamente?

Bonomi Diamanti continuerà a monitorare per voi la situazione e vi aggiornerà qualora sopraggiungessero delle novità rilevanti.

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Al via le nuove regole per l’esercizio dell’attività di “compro oro”, in base a quanto previsto nel decreto legislativo 92/2017, in vigore dal 5 luglio. Le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.

Tra le novità l’istituzione di un registro degli operatori professionali per monitorare il settore dei “compro oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia con lo scopo di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

La nuova normativa impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.

I principali interventi sono:

  • l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali (OAM) per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

  • l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

  • la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

  • la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro.
    I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

  • la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

In particolare, è punito:

  • con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2mila a 10mila euro l’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione al registro

  • con la sanzione amministrativa di 1.500 euro l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’Oam;

  • con la sanzione amministrativa da mille a 10mila euro l’omessa identificazione della clientela e il superamento del limite di 500 euro per l’uso del contante.

  • con la sanzione amministrativa da mille a 10mila euro l’omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro l’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.

Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.
Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.

“Negli ultimi mesi– ha detto Steven Tranquilli, Direttore di Federpreziosi Confcommercio –la riorganizzazione della disciplina riguardante la compravendita di oggetti preziosi usati è stata oggetto di un’intensa attività della nostra Federazione, unitamente a Confcommercio Imprese per l’Italia, volta a salvaguardare da una serie di adempimenti gli operatori del settore che svolgono tale attività in maniera secondaria o occasionale rispetto a quella principale di vendita al dettaglio di oggetti realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi: le note informative diffuse sull’argomento la illustrano in maniera ampia e dettagliata”.

Purtroppo ad oggi rimangono ancora dei punti poco chiari.
Per esempio, relativamente alle modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro, dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del MEF?
Per non parlare del fatto che l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulteriore maggiore costo per le aziende (come se già non fossero abbastanza cariche di spese) e guadagno per banche & C. Inoltre la segnalazione all’UIF delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione richiede una notevole abilità da parte degli operatori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un’operazione sospetta.
Infine l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti dovrebbe essere rilevata attraverso una fonte affidabile e indipendente. Questa fonte verrà stabilita univocamente?

Bonomi Diamanti continuerà a monitorare per voi la situazione e vi aggiornerà qualora sopraggiungessero delle novità rilevanti.

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